IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da ultimo modificato dall'art. 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 30 1. L'art. 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da ultimo modificato dall'art. 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 30, e' cosi sostituito: "Art. 30. - Tariffe minime e agevolazioni. 1. Le tariffe minime dei servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle relative agli abbonamenti speciali feriali per lavoratori e studenti, sono determinate annualmente dalla Giunta regionale, sentite le autorita' di bacino e gli enti locali interessati. 2. Le tariffe minime devono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che e' stabilita annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. 3. Le tariffe minime ordinarie non possono essere inferiori a quelle stabilite dall'art. 31 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 24 aprile 1983, n. 131. 4. Le tariffe degli abbonamenti devono essere proprozionali e non possono comunque essere inferiori a quelle stabilite dall'art. 18 del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e dalla normativa regionale vigente. 5. Possono essere previste agevolazioni per le fasce deboli dell'utenza, identificate nei pensionati con trattamento economico non superiore al minimo Inps, di eta' superiore ai 60 anni, privi di redditi propri, nonche' negli invalidi e portatori di handicap, formalmente riconosciuti dalle Commissioni mediche previste dalla legislazione vigente, con un grado di invalidita' non inferiore al 74 per cento o equiparato. 6. Nel caso di due coniugi, anche se entrambi pensionati, l'agevolazione, di cui al comma 5 non spetta ove il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi natura percepiti dagli stessi, al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulti superiore a due volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. 7. Per le categorie degli invalidi e portatori di handicap di cui al comma 5 le agevolazioni spettano ove il trattamento di invalidita' riconosciuto, esclusa l'eventuale indennita' di acompagnamento, non sia superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. 8. Al fine di cui ai commi 5 e 6 non si considerano ne' il reddito della casa di abitazione ne' gli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli articoli 1,2 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. 9. Per i grandi invalidi di guerra e per servizio, appartenenti alla prima categoria corrispondente alla invalidita' del 100 per cento, per i ciechi e per gli invalidi di guerra e del lavoro con grado di invalidita' non inferiore all'80 per cento, le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo spettano comunque indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico riconosciuto a seguito della stessa invalidita'. 10. Le agevolazioni di viaggio, di cui al presente articolo, sono confermate ai Cavalieri di Vittorio Veneto, agli invalidi di guerra nonche' agli accompagnatori degli invalidi di cui al comma 9, titolari dell'indennita' di accompagnamento. 11. Le autorita' di bacino determinano le modalita' di rilascio, i tempi di validita', il tipo di agevolazione nonche' l'ammontare dell'onere per il rilascio del titolo di viaggio, eventualmente differenziato per categorie, il cui importo va destinato alle aziende di trasporto pubblico locale interessate.".