IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
Modifica dell'art. 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come
   da ultimo modificato dall'art. 2 della legge  regionale  9  luglio
   1993, n. 30
 
   1.  L'art.  30  della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da
ultimo modificato dall'art. 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n.
30, e' cosi sostituito:
   "Art. 30. - Tariffe minime e agevolazioni.
   1. Le tariffe minime dei servizi  di  trasporto  pubblico  locale,
comprese  quelle  relative  agli  abbonamenti  speciali  feriali  per
lavoratori e studenti,  sono  determinate  annualmente  dalla  Giunta
regionale,   sentite  le  autorita'  di  bacino  e  gli  enti  locali
interessati.
   2. Le  tariffe  minime  devono  coprire  il  costo  effettivo  del
servizio almeno nella misura che e' stabilita annualmente con decreto
del  Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le  Province  autonome,  di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.
   3.  Le  tariffe  minime  ordinarie  non possono essere inferiori a
quelle stabilite dall'art. 31 del decreto legge 28 febbraio 1983,  n.
55, convertito dalla legge 24 aprile 1983, n. 131.
   4.  Le tariffe degli abbonamenti devono essere proprozionali e non
possono comunque essere inferiori a quelle stabilite dall'art. 18 del
decreto legge 28 febbraio 1981, n.  38,  convertito  dalla  legge  23
aprile 1981, n. 153, e dalla normativa regionale vigente.
   5.  Possono  essere  previste  agevolazioni  per  le  fasce deboli
dell'utenza, identificate nei pensionati  con  trattamento  economico
non  superiore al minimo Inps, di eta' superiore ai 60 anni, privi di
redditi propri, nonche'  negli  invalidi  e  portatori  di  handicap,
formalmente  riconosciuti  dalle  Commissioni  mediche previste dalla
legislazione vigente, con un grado di invalidita' non inferiore al 74
per cento o equiparato.
   6.  Nel  caso  di  due  coniugi,  anche  se  entrambi  pensionati,
l'agevolazione,  di  cui  al  comma  5  non  spetta ove il cumulo dei
redditi imponibili di qualsiasi natura  percepiti  dagli  stessi,  al
netto   dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  risulti
superiore a due volte l'ammontare del trattamento  minimo  del  fondo
pensioni  lavoratori  dipendenti,  calcolato in misura pari a tredici
volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.
   7. Per le categorie degli invalidi e portatori di handicap di  cui
al comma 5 le agevolazioni spettano ove il trattamento di invalidita'
riconosciuto,  esclusa  l'eventuale indennita' di acompagnamento, non
sia superiore a tre volte  l'ammontare  del  trattamento  minimo  del
fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  calcolato  in misura pari a
tredici volte l'importo mensile in vigore al  1  gennaio  di  ciascun
anno.
   8. Al fine di cui ai commi 5 e 6 non si considerano ne' il reddito
della  casa di abitazione ne' gli importi integrativi del trattamento
minimo di cui agli articoli 1,2 e 6 della legge 29 dicembre 1988,  n.
544.
   9.  Per  i  grandi invalidi di guerra e per servizio, appartenenti
alla prima categoria corrispondente  alla  invalidita'  del  100  per
cento,  per  i  ciechi  e per gli invalidi di guerra e del lavoro con
grado di invalidita' non inferiore all'80 per cento, le  agevolazioni
di   viaggio   di   cui   al   presente  articolo  spettano  comunque
indipendentemente   dall'ammontare    del    trattamento    economico
riconosciuto a seguito della stessa invalidita'.
   10.  Le agevolazioni di viaggio, di cui al presente articolo, sono
confermate ai Cavalieri di Vittorio Veneto, agli invalidi  di  guerra
nonche'  agli  accompagnatori  degli  invalidi  di  cui  al  comma 9,
titolari dell'indennita' di accompagnamento.
   11. Le autorita' di bacino determinano le modalita' di rilascio, i
tempi di validita',  il  tipo  di  agevolazione  nonche'  l'ammontare
dell'onere  per  il  rilascio  del  titolo  di viaggio, eventualmente
differenziato per categorie, il cui importo va destinato alle aziende
di trasporto pubblico locale interessate.".